Skip to main content Skip to page footer

Notizie su password manager e cybersecurity

Notizie su password manager e cybersecurity

Protezione dei dati in Svizzera: le leggi che ogni azienda deve conoscere

LPD, OPDa, GDPR, LSIn, LTC e FiEle: panoramica delle leggi svizzere su protezione dei dati e sicurezza IT e delle differenze rispetto al GDPR.

Chi tratta dati personali in Svizzera, o di persone residenti in Svizzera, deve conoscere un insieme di leggi ben preciso. Il quadro svizzero sulla protezione dei dati e sulla sicurezza IT è completo ed è stato allineato in larga misura agli standard internazionali, in particolare al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR). In questa guida trovate una panoramica delle norme più importanti e delle differenze chiave rispetto al GDPR.

Cybersecurity in Svizzera: chi fa cosa

  • Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS): l’ex Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) coordina gli sforzi nazionali, pubblica raccomandazioni e supporta in caso di ciberattacchi.
  • Codice penale svizzero: contiene disposizioni contro la criminalità informatica, come l’accesso indebito a sistemi (hacking), il furto di dati e la frode informatica.

Protezione dei dati e compliance IT

  • Trasferimenti di dati all’estero: sono ammessi verso Paesi con un livello di protezione adeguato. Per gli altri Paesi sono necessarie garanzie supplementari.
  • Compliance IT: le aziende devono dimostrare il rispetto della legge, ad esempio con audit regolari, formazione del personale e direttive interne sulla protezione dei dati.

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD / nLPD)

La legge centrale è la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Garantisce che i dati personali siano trattati nel rispetto della personalità e dei diritti fondamentali delle persone interessate.

  • Il concetto di «dati personali» è ampio: comprende tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile.
  • Il trattamento deve essere lecito, conforme al principio della buona fede e proporzionato.
  • Le persone interessate hanno diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione dei propri dati.
  • Le aziende devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati.
  • La legge si applica a tutti i trattamenti in Svizzera e anche ai trattamenti all’estero che producono effetti in Svizzera.
  • La comunicazione di dati verso Paesi senza protezione adeguata richiede garanzie specifiche.

La LPD riveduta (nLPD), in vigore dal 1° settembre 2023, ha avvicinato il diritto svizzero al GDPR: obblighi più severi per le aziende, maggiore trasparenza e strumenti di applicazione più incisivi.

Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

L’OPDa contiene le disposizioni d’esecuzione della LPD e spiega come applicarne i principi nella pratica. Disciplina tra l’altro i requisiti minimi di sicurezza dei dati, il registro delle attività di trattamento, la notifica delle violazioni e i compiti dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

In sintesi: la LPD definisce il quadro giuridico e i principi, l’OPDa fornisce le regole operative per rispettarli.

nLPD e GDPR: le differenze principali

La Svizzera non fa parte dell’UE, ma la nLPD è strettamente allineata al GDPR. Questo facilita il trasferimento di dati e l’attività internazionale delle aziende svizzere. Restano però alcune differenze importanti:

nLPD (Svizzera)GDPR (UE)

Campo di applicazione

Si applica a privati e organi federali che trattano dati personali in Svizzera, nonché ai trattamenti all’estero che producono effetti in Svizzera.

Si applica a qualsiasi organizzazione che tratta dati personali di persone che si trovano nell’UE, indipendentemente dalla sua sede.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Non è obbligatorio, ma è raccomandato come buona pratica.

È obbligatorio in determinati casi, ad esempio per le autorità pubbliche o in caso di monitoraggio regolare e sistematico su larga scala.

Base giuridica del trattamento

I dati devono essere trattati in modo lecito, secondo buona fede e in modo proporzionato; non è richiesta una base giuridica per ogni trattamento.

Prevede sei basi giuridiche: consenso, contratto, obbligo legale, interessi vitali, compito di interesse pubblico e legittimo interesse.

Notifica delle violazioni dei dati

Le violazioni che comportano un rischio elevato vanno notificate all’IFPDT «il prima possibile», senza un termine fisso.

Le violazioni vanno notificate all’autorità di controllo entro 72 ore, salvo che sia improbabile un rischio per i diritti delle persone.

Diritti delle persone interessate

Diritti simili: accesso, rettifica, cancellazione e, dalla revisione, anche la portabilità dei dati.

Accesso, rettifica, cancellazione (diritto all’oblio), limitazione, portabilità e opposizione.

Sanzioni

Multe fino a CHF 250 000, inflitte alle persone fisiche responsabili, non all’azienda.

Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo mondiale, se superiore.

Decisioni automatizzate e profilazione

Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate e diritto di esprimere il proprio punto di vista.

Diritto di non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati con effetti giuridici significativi.

Trasferimenti all’estero

Consentiti verso Stati con protezione adeguata secondo l’elenco del Consiglio federale; altrimenti servono garanzie come le clausole contrattuali tipo.

Consentiti verso Paesi con decisione di adeguatezza o con garanzie adeguate (clausole contrattuali tipo, BCR).

Autorità di vigilanza

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Autorità nazionali di controllo, coordinate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

Le due normative condividono gli stessi obiettivi, ma chi opera sia in Svizzera sia nell’UE deve tenere conto di entrambe.

Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

In vigore dal 1° gennaio 2024, la LSIn mira a garantire la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità delle informazioni trattate dalla Confederazione e dai gestori di infrastrutture critiche, ad esempio nei settori energia, acqua potabile, smaltimento dei rifiuti, finanza, sanità, informazione e comunicazione, alimentazione, trasporti e sicurezza.

  • Gestione della sicurezza delle informazioni: richiede sistemi di gestione (ISMS) basati su standard riconosciuti.
  • Obbligo di notifica: dal 1° aprile 2025 i gestori di infrastrutture critiche devono notificare i ciberattacchi all’UFCS entro 24 ore.

Altre leggi rilevanti per comunicazioni elettroniche e infrastruttura IT

  • Legge sulle telecomunicazioni (LTC): disciplina i servizi di telecomunicazione, con particolare attenzione a concorrenza, tutela dei consumatori e sicurezza dei dati.
  • Legge sulla firma elettronica (FiEle): equipara la firma elettronica qualificata alla firma autografa.

Conclusione

La legislazione svizzera su protezione dei dati e sicurezza IT è solida e moderna. L’allineamento con il GDPR consente alle aziende svizzere di operare senza ostacoli a livello internazionale, mantenendo standard elevati di protezione dei dati e di cybersecurity.

PassSecurium ospita i propri dati e quelli dei clienti esclusivamente in Svizzera, dove sono protetti sia fisicamente sia giuridicamente.

Fonti:

Ha altre domande?

Non scenda a compromessi! Ha esigenze particolari? Ci comunichi le Sue richieste – saremo lieti di offrirLe una soluzione personalizzata.

Siamo a Sua disposizione per aiutarLa a scegliere la versione di PassSecurium™ più adatta e adattarla alle Sue necessità.

 

Contatto FAQ 

Rimani aggiornato

Rimani aggiornato
Agree*